lunedì 6 luglio 2009

FEDERICA MALVEZZI, PDL, REGGIO EMILIA: CARTELLE PAZZE, COME DIFENDERSI

Mi è capitato, nei giorni scorsi, di leggere la notizia sull’invio, da parte di Equitalia, delle cosiddette “cartelle pazze” e, in quanto avvocato specializzato nell’ambito del diritto tributario, vorrei dare qualche consiglio a coloro che dovessero essere destinatari di questi atti.

Ci sono varie tipologie di “cartelle pazze”: quelle che richiedono il pagamento di una somma relativa ad un tributo o a una sanzione che sono già stati corrisposti e quelle che riportano una somma sproporzionata rispetto al tributo che si deve pagare.

Nel primo caso basterà recarsi presso l’ufficio al quale il tributo o la sanzione si riferiscono, con la ricevuta di pagamento e chiedere, a mezzo di un’istanza di autotutela, l’annullamento della cartella.

Nel secondo caso, occorrerà verificare attentamente gli importi ed eventualmente chiedere spiegazioni all’Ufficio che ha emesso il ruolo o a Equitalia. Se gli importi sono manifestatamente sproporzionati, con ogni probabilità la cartella verrà annullata parzialmente o totalmente. Anche in questo caso, la richiesta di annullamento verrà effettuata tramite un’istanza di autotutela.

Qualora, tuttavia, l’Ufficio destinatario del tributo o della sanzione si rifiutasse di annullare il ruolo, occorrerà presentare un ricorso alla competente autorità, che può essere il Giudice di pace, il Tribunale o la Commissione Tributaria a seconda del tipo di tributo o di sanzione richiesti.

E’, in ogni caso, importante tenere a mente che se la cartella non contiene, in forma chiara e comprensibile l’indicazione del tipo e dell’ammontare del tributo, la stessa è nulla.

Ci sono, poi, cartelle con le quali vengono richieste somme relative a tributi o a sanzioni che sono già prescritti. Per ogni pretesa ci sono termini differenti di prescrizione. Ad esempio per le sanzioni amministrative derivate dalla violazione al codice della strada, il termine di prescrizione è di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Qualora, pertanto, sia decorso tale termine senza che siano stati compiuti atti interruttivi, le somme relative a tali sanzioni non possono più essere riscosse. In tal caso, però, difficilmente l’autorità che ha emesso la sanzione annullerà il ruolo e sarà, quindi, necessario presentare ricorso.
Mi è capitato, ad esempio, che una mia cliente che doveva pagare circa € 18.000,00, ne abbia corrisposti (solo) € 4.500,00, perché la maggior parte delle sanzioni era prescritta.

E’ importante attivarsi immediatamente una volta ricevuta la cartella di pagamento, in quanto, se decorre il termine per fare ricorso o comunque, per opporsi alla stessa, la cartella diventa definitiva; è altresì importante affidarsi ad esperti, soprattutto se gli importi sono ingenti.

Qualora si ottenga, poi, l’annullamento della cartella, è necessario farsi rilasciare un’attestazione dell’avvenuto sgravio. In tal modo non vi saranno più discussioni in merito.

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